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Bando Regione Lombardia per reclutamento infermieri per campagna vaccinale

Bando Regione Lombardia per reclutamento infermieri per campagna vaccinale

https://www.bandi.regione.lombardia.it/procedimenti/new/bandi/bandi/salute-benessere/promozione-salute/disponibilit-medici-specialisti-medici-laureati-infermieri-assistenti-sanitari-prestare-attivit-supporto-campagna-vaccinale-contro-sars-cov2-RLG12021017503

 

 

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2020 – CORONAVIRUS – Covis-19

 

LE REGOLE PER ENTRARE IN SMAO: DISPOSIZIONI RELATIVE AD EMERGENZA COVID-19 

L’utilizzo di mascherina è obbligatorio per accedere ai poliambulatori.

All’ingresso verrà provata la temperatura e fornito gel igienizzante.

L’accesso non deve avvenire prima di 10 minuti rispetto all’orario di prenotazione.

La segnaletica interna fornisce indicazioni nel rispetto del distanziamento.

Smao srl  attua con la massima cura i protocolli necessari alla sanificazione degli ambulatori, parti comuni e macchinari secondo le disposizioni vigenti.

Gli accompagnatori sono consentiti solo per persone non autosufficienti o minori.

Per visite specialistiche poliambulatori viene effettuato un PRE-TRIAGE TELEFONICO in cui l’utente verrà sottoposto a un breve questionario (in presenza di sintomi simil influenzali e/o respiratori, l’appuntamento verrà rimandato).

 

03 Nov 2020 DPCM

2020.10.18 DPCM 18102020

Reg Lomb. 619 15 ott 20

Allegato 1

Allegato 2

 

2020.09.24 Guarigione da COVID-19 o da patologia diversa

20.09.10 Ordinanza reg. Lombardia

DPCM 14 luglio

2020 Regione Lombardia

OFFERTA PRODOTTI COVID-19

2020.05.29 Reg Lombardia

2020.05.22 DocConferenza – LineeGuidaRriapertura-AttivitaEeconomicheProduttive

GUIDA ALLA RIPRESA DEL LAVORO: Documento Fase 2 Covid-19 Ver 1.4

DPCM e allegato del 26 aprile 2020

23.04.2020 PROTOCOLLO SICUREZZA

Protocollo AIB

10.04.2020 DPCM

7 aprile FAQ – Servizio PSAL ATS Bergamo

Integrazione nota del 17.03.2020_ORDINE DEI MEDICI BS

DL 25 marzo 2020 n.19 riordino Covid

22 marzo 2020 FAQ – DPCM

22.03.2020 dpcm

22.03.2020 All. 1.pdf DEF

21.03.2020 Ordinanza Regione Lombardia

 

19.03.2020 Circolare_contact_tracing

17.03.2020 Opuscolo Nuovo Coronavirus Agg.

17.03.2020 NUOVA AUTOCERTIFICAZIONE

17.03.2020 Informativa per le Imprese

***   2020.03.14 Protocollo condiviso 

09.03.20 Opuscolo

09.03.20 Nuovo coronavirus

09.03.20 Avviso alla popolazione

08.03.2020 Dpcm

02 marzo 2020 Info Ambulatorio Smao

02 marzo 2020 DPCM

28.02.2020 Info Nuovo Coronavirus

26 Febbraio 2020 Info Ambulatorio Smao

24 Febbraio 2020 Coronavirus

PIEGHEVOLE-CORONAVIRUS

Come lavare le mani

Come utilizzare soluzioni alcoliche

Circolare del Ministero della Sanità: CORONAVIRUS

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SIAMO IN ATTESADI NOTIZIE DAL MINISTERO – 2020: VACCINARSI CON SMAO

Vaccinazioni 2019 – 2020 per i clienti Smao, leggere l’allegato in ROSSO (Circolare antinfluenzale 2019-2020)

 


Sorveglianza Virologica dell’Influenza:

2019 Raccomandazioni OMS per composizione del vaccino antinfluenzale per la stagione 2019-2020


PER I CLIENTI SMAO:

 

Circolare antinfluenzali 2019-2020

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Nuova Certificazione CE per Otoprotettore Personalizzato Smao

Otoprotettore Personalizzato Smao

  • OTO21CLASSIC (RIGIDO): in materiale speciale, resina acrilica polimerizzata a caldo e sotto pressione; resistente alla rottura, lavabile, antiallergico e atossico
  • OTO23MIX (SEMI-RIGIDO): più morbido e tollerabile, si dilata leggermente con la temperatura corporea
  • OTO28SOFT (MORBIDO): ancora più morbido e confortevole, per abbattimenti strong.

In allegato Certificazione CE 2019 – Regulation 2016/425/EU – EN 352-2:2002

-Scarica Certificazione Allegata ed i Product Testing :

2019 Otoprotettore Personalizzato Smao

2019 Product Testing

 

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RIENTRO ANTICIPATO DEL DIPENDENTE DAL PERIODO DI MALATTIA

Con circolare n. 79 del 2017, l’INPS specifica le modalità e i criteri per la rettifica della certificazione telematica di malattia in caso di prolungamento della prognosi o di guarigione anticipata. Previste specifiche sanzioni in caso di inadempienza.

L’INPS con la circolare n. 79 del 2 maggio u.s. fornisce una serie di informazioni relativamente agli obblighi, per il lavoratore ed il datore di lavoro, in caso di riduzione del periodo di prognosi riportato nel certificato attestante la temporanea incapacità lavorativa per malattia.

Nel caso di una guarigione anticipata, il lavoratore è tenuto a richiedere una rettifica del certificato in corso, al fine di documentare correttamente il periodo di incapacità temporanea al lavoro.

La rettifica della data di fine prognosi, a fronte di una guarigione anticipata, rappresenta un adempimento obbligatorio da parte del lavoratore sia nei confronti del datore di lavoro, ai fini della ripresa anticipata dell’attività lavorativa, sia nei confronti dell’Inps, al fine di documentare correttamente il periodo di incapacità temporanea al lavoro e permettere, quindi, il corretto svolgimento dell’istruttoria per la concessione della relativa prestazione previdenziale.

L’Istituto precisa che in presenza di un certificato con prognosi ancora in corso, il datore di lavoro non può consentire al lavoratore la ripresa dell’attività lavorativa ai sensi della normativa sulla salute e sicurezza dei posti di lavoro. L’art. 2087 del codice civile impegna il datore di lavoro ad adottare tutte le misure necessarie a tutelare l’integrità fisica dei prestatori di lavoro e l’art. 20 del D.lgs. n. 81/2008 obbliga il lavoratore a prendersi cura della propria salute e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro. Ne consegue che il dipendente assente per malattia che, considerandosi guarito, intenda riprendere anticipatamente il lavoro rispetto alla prognosi formulata dal proprio medico curante potrà essere riammesso in servizio solo in presenza di un certificato medico di rettifica della prognosi originariamente indicata.

Affinché la rettifica venga considerata tempestivanon è sufficiente che essa sia effettuata prima del termine della prognosi originariamente certificata, bensì è necessario che intervenga prima della ripresa anticipata dell’attività lavorativa, cioè prima del rientro anticipato al lavoro del soggetto. Essa va richiesta al medesimo medico che ha redatto il certificato, riportante una prognosi più lunga.

La mancata o tardiva comunicazione della ripresa anticipata dell’attività lavorativa, verranno applicate, nei confronti del lavoratore, le sanzioni già previste per i casi di assenza ingiustificata a visita di controllo, nella misura normativamente stabilita per tali fattispecie (100% dell’indennità per massimo 10 giorni, in caso di 1° assenza; 50% dell’indennità nel restante periodo di malattia, in caso di 2° assenza; 100% dell’indennità dalla data della 3° assenza – si veda circolare n. 166 del 26 luglio 1988).

La sanzione sarà comminata al massimo fino al giorno precedente la ripresa dell’attività lavorativa, considerando tale ripresa come una dichiarazione “di fatto” della fine prognosi (avvenuta nella giornata immediatamente precedente) dell’evento certificato.

Il lavoratore, che si trovi nelle ipotesi sopra descritte e che, non trovato al domicilio di reperibilità, venga invitato a visita ambulatoriale, dovrà, comunque, produrre una dichiarazione attestante la ripresa dell’attività lavorativa.

 

 

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